Era da settembre 2016 che il documento girava sottobanco tra gli addetti ai lavori, ma solo il 20 dicembre successivo – per la verità in assoluto silenzio – è stato finalmente approvato: parliamo della delibera n. 1566 con cui il Consiglio Nazionale del CONI stabilisce quali sono le discipline sportive da esso riconosciute ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Ebbene, tra gli sport ufficialmente riconosciuti come tali dalla delibera, si citano alcune attività sicuramente spassose… specialmente dal punto di vista del loro effettivo valore sportivo. Qualche esempio? Il lancio del formaggio, la lippa, la morra, la trottola, il restauro dei velivoli storici e – udite udite – il tuina, che sarebbe un massggio energizzante di origine cinese.
Mancano completamente, invece – con vero stupore non solo nostro, ma di tutto il mondo sportivo italiano – il laser tag e il paintball, che a nostro modesto avviso possiedono caratteristiche “atletiche” un po’ più spiccate – e, soprattutto, un numero di seguaci assai maggiore – di attività quali il lancio delle forme di pecorino.
E il soft air?…
Per quanto riguarda il soft air, la questione è controversa, in quanto il CONI, in maniera piuttosto sibillina, ha indicato “arma air soft” nella lista delle discipline che fanno capo al tiro dinamico sportivo, il che significa tutto e niente.
Facciamo innanzitutto una piccola osservazione: la quasi totalità dei softgunner italiani nonché la normativa di legge in materia di ASG utilizzano l’espressione “soft air” (o “softair”) – peraltro d’uso comune anche in Germania – mentre il termine “air soft” (o “airsoft”), per quanto linguisticamente più corretto, è da considerare un anglicismo d’uso marginale, quindi la sua adozione da parte del CONI appare sicuramente inopportuna.
Ma veniamo alle questioni di merito: nel settembre scorso, quando il responsabile nazionale del settore soft air di un importante ente di promozione sportiva mostrò alla nostra redazione la copia preliminare della delibera CONI, egli vantò la presenza della voce “arma air soft” come frutto della sua personale iniziativa, assicurandoci che l’inserimento della stessa nel documento avrebbe decretato una volta per tutte il riconoscimento del soft air come disciplina sportiva da parte del CONI.
In effetti, se pensiamo che il tiro pratico sportivo “classico”, cioè svolto con le armi da fuoco vere, consiste in una sorta di “combat” in cui al posto degli avversari vi sono delle sagome, va da sé che l’utilizzo di repliche da soft air – che sono dispositivi di marcatura del tutto innocui – rende ammissibile nell’ambito di questo sport il gioco di squadra, cioè la sostituzione delle sagome con altri atleti nel ruolo di avversari. In tal caso, saremmo di fronte al soft air nelle sue modalità più tipiche.
Resta da vedere se un’ipotesi del genere rientra davvero negli intendimenti del CONI o se invece quest’ultimo escluda dal tiro pratico sportivo il gioco di squadra, ammettendo soltanto l’azione di tiro contro sagome inanimate.
La questione, insomma, si presta a interpretazioni, e infatti non mancano, nell’ambiente del soft air italiano, coloro che considerano la delibera n. 1566 una sconfitta per il nostro gioco.
Non resta quindi che attendere chiarimenti da parte del CONI, che purtroppo, molto probabilmente, tarderanno ad arrivare… o non arriveranno mai, lasciandoci nella più totale confusione.
Se il soft air inteso come “combat” – cioè come gioco di squadra – non dovesse giovarsi dell’effettivo riconoscimento da parte del CONI, per le nostre ASD sarebbero grossi problemi, perché non potrebbero iscriversi al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e fruire dei vantaggi fiscali che ne derivano… a meno di non trasformarsi in polisportive, dedicandosi quindi anche ad altri sport riconosciuti.
Nel dubbio, consigliamo comunque ai club di soft air d’iscriversi nella disciplina “arma air soft” del tiro pratico sportivo.